Prima udienza, domanda nuova: inammissibile in caso di diversa prospettazione rispetto alla domanda principale tale da rendere impossibile l’accoglimento di entrambe

Per domanda nuova ex art. 183 c.p.c., s’intende una domanda che, incentrata sul medesimo bene della vita di cui all’originaria domanda, si basa su una diversa prospettazione, tale da porsi in alternativa alla stessa, nel senso di rendere impossibile l’accoglimento di entrambe (pronuncia in merito alla novità della domanda relativa al fatto che il tasso applicato sarebbe stato superiore a quello indicato in contratto nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico dell’utilizzatore di bene in leasing  e dei garanti, a fronte del concedente ricorrente in via monitoria).     Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 2.7.2018 Condiv ..........

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