Presupposti processuali e condizioni dell’azione nel processo pensionistico

Fermo il dettato dell’art. 152 c.g.c. (che fissa, pena l’inammissibilità ex art. 153, c. 1, c.g.c., i requisiti di forma-contenuto del ricorso pensionistico), ai sensi dell’art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c. i ricorsi sono inammissibili ove “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”. Il disposto impone una rigida simmetria tra quanto chiesto in sede processuale e quanto previamente chiesto in via amministrativa; non trova eccezioni in relazione alla domanda di concessione della pensione privilegiata, che deve sempre essere espressamente veicolata in sede amministrativa (o almeno prospettata come scopo-fine dell’accertamento della dipendenza della singola patologia da causa di servizio).

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza 18.1.2022, n. 2/2022/C

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