Prescrizione dell’azione disciplinare: il dies a quo va individuato nel momento dell’illecito e non in quello della conoscenza

Nell’ipotesi in cui il fatto per cui si procede displinarmente nei confronti dei sanitari non abbia rilevanza penale (o, comunque, non sia iniziato il procedimento penale), ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.P.R. n. 221 del 1950, art. 51, rileva – come per l’illecito penale – la data di realizzazione dell’illecito cui l’azione disciplinare si riferisce e non la data in cui l’Organo disciplinare ha avuto conoscenza dello stesso [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.5.2014, n. 9860]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Dies a quo dell’azione di risarcimento ..........

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