Prededuzione in sede fallimentare, crediti “sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali

Con riferimento alla L. Fall., art. 111, comma 2, in tema di prededuzione in sede fallimentare, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l’assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta (nella specie un avvocato avvocato, aveva insinuato, in prededuzione, un credito a titolo di prestazioni professionali per attività svolta su incarico del liquidatore e dell ..........

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