Precetto: sì alle voci tariffarie “consultazioni cliente” e “corrispondenza cliente”

Ben possono essere inserite nell’atto di precetto le voci tariffarie denominate “consultazioni cliente” e “corrispondenza cliente”. Difatti va confermato che non può negarsi, in base a nozioni di comune esperienza, che una specifica attività professionale possa essere legittimamente posta in essere proprio nella fase di transizione tra la sentenza di cognizione, culminata nella pronuncia del titolo, e quella di esecuzione, che inizierà solo dopo il vano decorso del termine del precetto. Tribunale di Grosseto, sentenza del 5.4.2016, n. 290 CondividiPost correlati:L’avvocato, su asserita autorizzazione del cliente, appone falsa sottoscrizione del cliente in c ..........

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