Precetto: la somma indicata non richiede anche il calcolo eseguito per determinarla

L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.     Tribunale di Padova, sezione prima, sentenza del 6.7.2018 CondividiPost correlati:Il precetto per il rilascio di beni immobili può anche omettere la descrizione del bene? Settembre 22, 2021 La procura rilasciata a margine del precetto conferisce il potere anche di intraprendere l'esecuzio ..........

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