Possesso utile all’usucapione non clandestino: questa la nozione
Ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, e perciò utile per l’usucapione, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o dal proprietario.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.10.2019, n. 26633
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