Possesso: l’animus possidendi prescinde dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui

In tema di possesso, l’animus possidendi che, ai sensi dell’arti 141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l’animus possidendi consiste unicamente nell’intento di tenere la cosa come propria mediante l’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e dalla consapevolezza che, alla base del possesso, vi sia un titolo che lo giusti ..........

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