Pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72-bis, D.P.R. 602/1973), debitore esecutato, opposizione agli atti esecutivi: quale disciplina si applica?

L’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., con l’obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicchè, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l’opposizione.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.11.2017, n. 26830 CondividiPost c ..........

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