Pervicace infondata resistenza in giudizio e totale soccombenza: condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad un decimo dell’importo controverso

La pervicace infondata resistenza in giudizio del convenuto, unitamente alla sua totale soccombenza, giustificano l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., e perciò il convenuto deve essere condannato a pagare ad attore e terzo anche l’ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari a un decimo approssimato dell’importo controverso, oltre interessi legali da oggi al saldo.   Tribunale di Milano, sentenza del 17.1.2019 CondividiPost correlati:Domanda inammissibile per intervenuto giudicato: condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Novembre 21, 2022 Contrarietà dell'azione alla giurisprudenza consolidata di legittimità: conda ..........

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