PCT: inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo, se depositato cartaceo

A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; se il ricorso viene depositato in formato cartaceo, allora è inammissibile [Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 30.6.2014]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo: nuovo rito si applica solo quando il r ..........

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