Patrocinio a spese dello Stato, liquidazione del compenso al difensore: il giudice può discostarsi dal criterio del valore della controversia determinato a norma del c.p.c.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha – quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile – un valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.5.2016, n. 10876 C ..........

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