Patrocinio a spese dello Stato, decreto di liquidazione del compenso avvocato, opposizione (ex art. 15, d.lgs. 150/2011), giurisdizione

Deve essere affermato il seguente principio di diritto: spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione proposta, ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.2.2023, n. 3027 Download CondividiPost correlati:Ammissione al patrocinio a spese dello Stato, parte vittoriosa: liquidazione delle spese che risultano poi attribuite allo Stato, legittimazione ..........

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