Parte rappresentata da due difensori: l’elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si enuncia da parte del Collegio il seguente principio di diritto: “Al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.) sia esclusiva, quest’ultima ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione; ne segue che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore, stante la disposizione generale dell’art. 170 c.p.c., comma 1, secondo la quale, dopo la costituzione ..........

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