Articoli da 623 a 705 c.p.c.

Titolo VI
DELLA SOSPENSIONE E DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
Capo I
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 623.
Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e’ impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puo’ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Art. 624.
Sospensione per opposizione all’esecuzione
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618. Art. 624bis.
Sospensione su istanza delle parti
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo’, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza puo’ essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale e’ pubblicata la relazione di stima. La sospensione e’ disposta per una sola volta L’ordinanza e’ revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione puo’ essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita’ commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non puo’ piu’ essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. Art. 625.
Procedimento
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. Nei casi urgenti, il giudice puo’ disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza. Art. 626.
Effetti della sospensione
Quando il processo e’ sospeso, nessun atto esecutivo puo’ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione. Art. 627.
Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non piu’ tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione. Art. 628.
Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497. Capo II
DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 629.
Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306. Art. 630.
Inattivita’ delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza. Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza. Art. 631.
Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da’ comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente. Art. 632.
Effetti dell’estinzione del processo
Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis. Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata e’ consegnata al debitore. Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e’ discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione. Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma. Libro Quarto
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I:
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI
Capo I
DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Art. 633
Condizioni di ammissibilità
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L’ingiunzione puo’ essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche’ il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione. Art. 634.
Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche’ per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita’, sono altresi’ prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche’ bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche’ gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Art. 635.
Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici
Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’art. 459 (NDR: ora bisogna vedere il’art. 452 c.p.c.) , sono altresi’ prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti. Art. 636.
Parcella delle spese e prestazioni
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni e’ determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Art. 637.
Giudice competente
Per l’ingiunzione e’ competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 e’ competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresi’ proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono. Art. 638.
Forma della domanda e deposito
La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi’ l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando e’ ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria. Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641. Art. 639.
Ricorso per consegna di cose fungibili
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita’ di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e’ disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo’ invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura. Art. 640.
Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. Art. 641.
Accoglimento della domanda
Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. Nel decreto, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. Art. 642
Esecuzione provvisoria
Se il credito e’ fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. L’esecuzione provvisoria puo` essere concessa anche se vi e`pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice puo` imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice puo’ anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482. Art. 643.
Notificazione del decreto
L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite. Art. 644.
Mancata notificazione del decreto
Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo’ essere riproposta. Art. 645.
Opposizione
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (1).

(1) L’articolo tiene conto della L. 218/2011.

Art. 646.
Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Quando il decreto e’ stato pronunciato per crediti dipendenti read more

Impugnazione e decorso del termine breve: il caso dell’estrazione di copia

Allorquando la legge prevede che un determinato effetto sul procedimento, come la provocazione del decorso del termine per l’impugnazione debba essere realizzato in un certo modo, l’individuazione di atti o comportamenti equipollenti dev’essere fatta ricercando se tali atti siano tali non solo sotto il profilo del contenuto, ma anche sotto quello funzionale.

Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

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