Annotazione all’Ordinanza del 29.1.2013 (Tribunale di Brindisi)

IL CASO – Con ricorso in data 14.11.2012 (notificato in data 22.11.2012 unitamente al provvedimento di fissazione di udienza), la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza del 30.10.2012, con la quale si ordinava alla Banca M. P. S. s.p.a. “di sospendere ogni attività volta alla esecuzione del contratto di interest swap stipulato inter partes in data 15-30.3.2006; di non dare attuazione coattiva ad eventuali pretese creditorie da esso originate; di astenersi dal procedere ad ulteriori operazioni di addebito delle somma in base a tale contratto dovute dalla Carparelli a titolo di c.d. differenziali negativi, di astenersi da qualsivoglia segnalazione periodica alla Centrale Rischi riguardante la esposizione riveniente dal contratto di IRS per cui è causa sino alla definizione del giudizio di merito”.

Sentenza fondata su due argomenti, ma l’impugnazione ne critica uno solo: inammissibile perché il giudicato si è già formato

Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse.

Compensazione: è eccezione in senso stretto

La parte convenuta non può sollevare l’eccezione di compensazione all’interno della comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., consistendo in un’eccezione di merito in senso stretto non rilevabile ex officio. In tal maniera la parte convenuta incorre in una delle decadenze di cui all’art. 167, co. II, c.p.c., comprendente domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex officio. L’istituto giuridico della “responsabilità processuale aggravata” (o da “lite temeraria”) di cui all’art. 96 del codice di rito civile è integrato dal comportamento della parte processuale agente o resistente in giudizio mediante la tenuta di un comportamento qualificato dall’elemento soggettivo della “mala fede” (consistente nella chiara consapevolezza della totale infondatezza della pretesa fatta valere) ovvero della “colpa grave” (concretantesi nella leggerezza adottata dalla parte processuale nella valutazione dell’infondatezza della propria pretesa, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza).

Commento alla sentenza del Tribunale ordinario civile di Taranto, Sezioni II, del 17 settembre 2012

Sull’eccezione di compensazione non proponibile all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. e sui comportamenti integranti responsabilità processuale aggravata (o da lite temeraria).

di Paolo Baiocchetti[1]

Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce della sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale

(di Piero Sandulli, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Teramo) – Sommario:1. Posizione del problema. 2. Il tempo della mediazione. 3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012. 4. Lo scenario lasciato dalla decisione della Corte e le sue conseguenze. 5. La cultura della pacificazione. 6. La riforma del processo. 7. Conclusioni.

Interessi compensativi: é domanda nuova

La domanda di corresponsione degli interessi compensativi sul residuo prezzo dovuto per una vendita di immobile, se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, è da considerare nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., potendo tali interessi, in quanto dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria, essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.

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