Annotazione all’Ordinanza del 29.1.2013 (Tribunale di Brindisi)
IL CASO – Con ricorso in data 14.11.2012 (notificato in data 22.11.2012 unitamente al provvedimento di fissazione di udienza), la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza del 30.10.2012, con la quale si ordinava alla Banca M. P. S. s.p.a. “di sospendere ogni attività volta alla esecuzione del contratto di interest swap stipulato inter partes in data 15-30.3.2006; di non dare attuazione coattiva ad eventuali pretese creditorie da esso originate; di astenersi dal procedere ad ulteriori operazioni di addebito delle somma in base a tale contratto dovute dalla Carparelli a titolo di c.d. differenziali negativi, di astenersi da qualsivoglia segnalazione periodica alla Centrale Rischi riguardante la esposizione riveniente dal contratto di IRS per cui è causa sino alla definizione del giudizio di merito”.