Articoli da 121 a 162 c.p.c.

Capo I
DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I
DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121.
Libertà di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo. Art. 122.
Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete
In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Art. 123.
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Attivabile il rimedio ex art. 700 c.p.c. quando l’esercizio dell’eventuale diritto di recesso implichi esborsi onerosi

Poichè l’art. 700 c.p.c. deve costituire l’extrema ratio, l’unico strumento fruibile per far valere, in via d’urgenza, il bene della vita di cui si teme la compromissione, deve ritenersi che, in genere, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia precluso non solo quando esista un istituto processuale idoneo ad assicurare la tutela agognata ma anche quando esista la facoltà, per il ricorrente, di invocare una previsione contrattuale – di natura, dunque, sostanziale – che sia idonea ad assicurare la medesima utilitas del rimedio processuale.

Deve escludersi che la facoltà di recesso sia idonea a consentire alla ricorrente il conseguimento della medesima utilitas giuridica del proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. quando l’esercizio della stessa implichi esborsi particolarmente onerosi.

Responsabilità dei magistrati: l’eccesso di lavoro non giustifica sempre il ritardo nel deposito dei provvedimenti

Il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali integra l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), qualora sia – indipendentemente da ogni altro criterio di valutazione – oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi – in ogni caso – il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui agli artt. 111, comma secondo, Cost. e 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Responsabilità disciplinare del magistrato: il “troppo lavoro eccezionale” non può giustificare il ritardo nel deposito dei provvedimenti

di MANUELA RINALDI[1] – Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 25.1.2013 n. 1768

Massima

Ai fini della integrazione dell’illecito (ex art. 2, comma 1, lett. q) D. Lg. 109/2006) non rilevano la sussistenza di scarsa laboriosità oppure di negligenza del magistrato, in quanto si deve piuttosto porre l’attenzione sul dato obiettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo ex art. 111 della Costituzione, comma secondo, nonché all’articolo 6, par. 1, Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Tale lesione è, di per sé, idonea ad incidere anche sul prestigio della funzione giurisdizionale.

Riflessioni sulla mediazione tributaria ex art. 17 bis d.lgs. 576/92

di Alessandra Mei

Premessa – Con D.L. 98/11[1] convertito, con modifiche, dalla L. 111/11, il legislatore ha introdotto l’obbligo in capo al contribuente che intende proporre ricorso alla Autorità Giudiziaria[2] avverso gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate aventi un valore non superiore ad € 20.000,00 e notificati successivamente al 1 aprile 2012 di presentare un’istanza di reclamo/mediazione precontenziosa alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, che deve contenere, in quanto anticipatorio del successivo eventuale giudizio, i contenuti formali propri del ricorso e, pertanto, dovrà essere indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, contenere i dati anagrafici del contribuente, il C.F. del difensore, la procura, l’elezione di domicilio ove il contribuente intenda ricevere le comunicazioni e i difensori dovranno indicare la PEC; precisare il petitum e la causa petendi, allegare l’atto impugnato e i documenti richiamati nel ricorso.

Impugnazione e decorso del termine breve: il caso dell’estrazione di copia

Allorquando la legge prevede che un determinato effetto sul procedimento, come la provocazione del decorso del termine per l’impugnazione debba essere realizzato in un certo modo, l’individuazione di atti o comportamenti equipollenti dev’essere fatta ricercando se tali atti siano tali non solo sotto il profilo del contenuto, ma anche sotto quello funzionale.

Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

Giudice incompetente che pronuncia sentenza di fallimento: no alla nullità, sì alla rimozione degli effetti processuali

In ipotesi di conflitto reale di competenza positivo, ma occorre aggiungere anche in quello negativo, la sentenza di fallimento pronunciata dal giudice dichiarato incompetente non può essere ritenuta nulla, ma ne devono soltanto essere rimossi gli effetti processuali, con la conseguenza che il procedimento prosegue ai sensi dell’art. 50 c.p.c. davanti al tribunale competente.

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