Transformers: che succede quando muta il titolo esecutivo nel corso del processo esecutivo?

Nel sistema vigente opera il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell’azione esecutiva, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell’atto di precetto, che non si può formare successivamente all’inizio del processo esecutivo e che deve permanere fino alla conclusione di questo.

Il riconoscimento dei figli naturali: aspetti processuali della legge n. 219 del 10.12.12

di Alessandra Mei

1) La nuova competenza del Tribunale ordinario civile e del Tribunale per i Minorenni dal 1.1.2013

Con la legge n. 219 del 10.12,2012, pubblicata il 17.12.2012, entrata in vigore il 1.1.2013, il Parlamento ha cancellato dalle disposizioni del c.c. in materia di filiazione gli aggettivi qualificativi “naturali” e “legittimi” riferiti ai figli, parlando solo di “figli”. In altre disposizioni legislative, specificamente relative agli uni o agli altri, ha sostituito il termine “naturali” con l’espressione “figli nati fuori dal matrimonio” e quello “legittimi” con le parole “figli nati nel matrimonio”.

Sentenza fondata su due argomenti, ma l’impugnazione ne critica uno solo: inammissibile perché il giudicato si è già formato

Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse.

Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

Responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito ed il responsabile civile: non è litisconsorzio necessario

Massima

La responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito ed il responsabile civile non dà luogo al litisconsorzio necessario.

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