Atto di pignoramento presso terzi
AVANTI IL TRIBUNALE DI ………..
Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Atto di P.F. Cuzzola[1]
AVANTI IL TRIBUNALE DI ………..
Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Atto di P.F. Cuzzola[1]
La sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione.
di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.
(di Piero Sandulli, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Teramo) – Sommario:1. Posizione del problema. 2. Il tempo della mediazione. 3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012. 4. Lo scenario lasciato dalla decisione della Corte e le sue conseguenze. 5. La cultura della pacificazione. 6. La riforma del processo. 7. Conclusioni.
Commento della sentenza del Tribunale ordinario civile di Roma, Sez. III, del 10.9.2012
di Paolo Baiocchetti[1]
di Rocchina Staiano
Avvocato, Titolare dello Studio Legale Staiano in Salerno; Prof. a contratto in Medicina del Lavoro, Univ. Teramo).
di Elena Salemi[1] – Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 6.7.2012
Massima. Le sentenze pronunziate dalla Corte di Cassazione in materia di riparto di giurisdizione sono idonee ad esplicare efficacia di “giudicato in senso sostanziale”, in virtù della funzione istituzionale regolativa della giurisdizione da essa esercitata.