Evento interruttivo che colpisce solo l’assicuratore: che succede al processo?
Allorquando la legge prevede che un determinato effetto sul procedimento, come la provocazione del decorso del termine per l’impugnazione debba essere realizzato in un certo modo, l’individuazione di atti o comportamenti equipollenti dev’essere fatta ricercando se tali atti siano tali non solo sotto il profilo del contenuto, ma anche sotto quello funzionale.
La parte convenuta non può sollevare l’eccezione di compensazione all’interno della comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., consistendo in un’eccezione di merito in senso stretto non rilevabile ex officio. In tal maniera la parte convenuta incorre in una delle decadenze di cui all’art. 167, co. II, c.p.c., comprendente domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex officio. L’istituto giuridico della “responsabilità processuale aggravata” (o da “lite temeraria”) di cui all’art. 96 del codice di rito civile è integrato dal comportamento della parte processuale agente o resistente in giudizio mediante la tenuta di un comportamento qualificato dall’elemento soggettivo della “mala fede” (consistente nella chiara consapevolezza della totale infondatezza della pretesa fatta valere) ovvero della “colpa grave” (concretantesi nella leggerezza adottata dalla parte processuale nella valutazione dell’infondatezza della propria pretesa, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza).
Sull’eccezione di compensazione non proponibile all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. e sui comportamenti integranti responsabilità processuale aggravata (o da lite temeraria).
di Paolo Baiocchetti[1]
Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano
2012Un anno di Giurisprudenza delle Alte Corti
di Marco Mecacci e Silvia Mensi – Con la sentenza n. 21108 del 28.11.2012 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno radicalmente mutato, si potrebbe dire rivoluzionato, la consolidata interpretazione dell’art. 7 L. 218/1995, sia per quanto attiene alla rilevabilità su impulso di parte della litispendenza internazionale, sia per quanto attiene alla necessità da parte del giudice italiano investito della questione, di dare conto nella sua decisione degli esiti dell’esame prognostico condotto alla luce degli artt. 64 e ss. della l. 218/1995[1].
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.11.2012, n. 21108
di Elena Salemi[1] – Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 6.7.2012