Articoli da 1 a 50 c.p.c.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE: articoli da 1 a 50 c.p.c.
Libro primo
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I DEL GIUDICE
Sezione I
DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Libro primo
DISPOSIZIONI GENERALI
DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Premessa – Con D.L. 98/11[1] convertito, con modifiche, dalla L. 111/11, il legislatore ha introdotto l’obbligo in capo al contribuente che intende proporre ricorso alla Autorità Giudiziaria[2] avverso gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate aventi un valore non superiore ad € 20.000,00 e notificati successivamente al 1 aprile 2012 di presentare un’istanza di reclamo/mediazione precontenziosa alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, che deve contenere, in quanto anticipatorio del successivo eventuale giudizio, i contenuti formali propri del ricorso e, pertanto, dovrà essere indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, contenere i dati anagrafici del contribuente, il C.F. del difensore, la procura, l’elezione di domicilio ove il contribuente intenda ricevere le comunicazioni e i difensori dovranno indicare la PEC; precisare il petitum e la causa petendi, allegare l’atto impugnato e i documenti richiamati nel ricorso.
E’ nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’incaricato della notifica non contenga l’indicazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., che ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale.
di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.
Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano
2012Un anno di Giurisprudenza delle Alte Corti
Commento della sentenza del Tribunale ordinario civile di Roma, Sez. III, del 10.9.2012
di Paolo Baiocchetti[1]
di Elena Salemi[1] – Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 6.7.2012
di Paolo Baiocchetti[1] – “Pronunzie di merito e di legittimità idonee ad esplicare efficacia di giudicato in senso sostanziale e riparto di giurisdizione in materia di public service”.