Confessione resa nel C.I.D.: non è piena prova

La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Procedimento introdotto con ricorso invece che con citazione: nullità solo in caso di lesione effettiva del diritto di difesa

Annotazione alla sentenza 226/2013 della Cassazione civile. Di Giulio Spina[1] – Nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio l’instaurazione del procedimento con ricorso invece che con atto di citazione o l’adozione di un rito diverso (camerale) da quello ordinario non producono automaticamente la nullità del procedimento o della sentenza ove non si sia verificata una lesione effettiva del diritto di difesa.

Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

L’impugnazione incidentale tempestiva non cade al cedere della principale

Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile l’impugnazione. Di contro, l’impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima.

Compensazione: è eccezione in senso stretto

La parte convenuta non può sollevare l’eccezione di compensazione all’interno della comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., consistendo in un’eccezione di merito in senso stretto non rilevabile ex officio. In tal maniera la parte convenuta incorre in una delle decadenze di cui all’art. 167, co. II, c.p.c., comprendente domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex officio. L’istituto giuridico della “responsabilità processuale aggravata” (o da “lite temeraria”) di cui all’art. 96 del codice di rito civile è integrato dal comportamento della parte processuale agente o resistente in giudizio mediante la tenuta di un comportamento qualificato dall’elemento soggettivo della “mala fede” (consistente nella chiara consapevolezza della totale infondatezza della pretesa fatta valere) ovvero della “colpa grave” (concretantesi nella leggerezza adottata dalla parte processuale nella valutazione dell’infondatezza della propria pretesa, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza).

La nuova procedura esecutiva mobiliare presso terzi

-Avv. Paolo F. Cuzzola[1]– La legge 24 dicembre 2012, n. 228 denominata: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ha modificato alcune norme relative alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi, tra cui la più rilevante è senza dubbio l`inserimento della regola per cui la mancata dichiarazione del terzo sia da considerarsi come riconoscimento di un credito non contestato.

Visualizza
Nascondi