Articoli da 121 a 162 c.p.c.

Capo I
DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I
DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121.
Libertà di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo. Art. 122.
Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete
In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Art. 123.
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Motivazione della sentenza: il giudice risponde anche implicitamente

Al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Procedimento introdotto con ricorso invece che con citazione: nullità solo in caso di lesione effettiva del diritto di difesa

Annotazione alla sentenza 226/2013 della Cassazione civile. Di Giulio Spina[1] – Nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio l’instaurazione del procedimento con ricorso invece che con atto di citazione o l’adozione di un rito diverso (camerale) da quello ordinario non producono automaticamente la nullità del procedimento o della sentenza ove non si sia verificata una lesione effettiva del diritto di difesa.

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