Compensazione: è eccezione in senso stretto

La parte convenuta non può sollevare l’eccezione di compensazione all’interno della comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., consistendo in un’eccezione di merito in senso stretto non rilevabile ex officio. In tal maniera la parte convenuta incorre in una delle decadenze di cui all’art. 167, co. II, c.p.c., comprendente domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex officio. L’istituto giuridico della “responsabilità processuale aggravata” (o da “lite temeraria”) di cui all’art. 96 del codice di rito civile è integrato dal comportamento della parte processuale agente o resistente in giudizio mediante la tenuta di un comportamento qualificato dall’elemento soggettivo della “mala fede” (consistente nella chiara consapevolezza della totale infondatezza della pretesa fatta valere) ovvero della “colpa grave” (concretantesi nella leggerezza adottata dalla parte processuale nella valutazione dell’infondatezza della propria pretesa, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza).

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