Ordine di esibizione dei documenti e scritture contabili

Il giudice, su istanza di parte, può ordinare l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione (art. 210 cod. proc. civ.) per conoscere i fatti di causa (art. 118 cod. proc. civ.) e, nell’ipotesi in cui nel corso d’un giudizio civile sia formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è obbligata a conservare la documentazione che ne è oggetto fin quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa. Fondamento dell’obbligo è non solo questa disposizione, bensì, da più ampia angolazione, il dovere di lealtà e probità processuale ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi