Ordinanza per il pagamento in corso di causa delle somme non contestate: in caso di estinzione del giudizio conserva la sua efficacia di titolo esecutivo

L’art. 186-bis c.p.c., che autorizza il giudice istruttore a disporre – in corso di causa – il pagamento delle somme non contestate, con un provvedimento qualificato come un frazionamento anticipato della decisione di merito, non è un provvedimento definibile come cautelare in senso tecnico, non avendo natura provvisoria e strumentale (come quello cautelare) ma definisce direttamente una parte del merito. Finché è pendente il giudizio nel corso del quale è stata emessa (e se non è revocata, in corso di causa o con la sentenza che definisce il processo) l’ordinanza costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è stata emessa mentre in caso di esti ..........

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