Ordinanza che dichiara l’inammissibilità del procedimento instaurato per accertamento tecnico preventivo, strumenti di tutela
Va ritenuto improponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza che abbia dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per ATP per difetto dei relativi presupposti, in quanto provvedimento non destinato ad incidere con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – e stante la idoneità di tale provvedimento a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.6.2017, n. 14909
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