Opposizioni in materia esecutiva e magistrato competente

Va affermato il seguente principio di diritto: il disposto dell’art. 186 bis delle disp. di att. c.p.c., non implica che il magistrato persona fisica che sia preposto alla trattazione della fase dell’opposizione agli atti introdotta con il giudizio di merito non possa coincidere con quello designato quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c., essendo detto disposto finalizzato solo ad escludere coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi del procedimento cognitivo bifasico di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2018, n. 26551 CondividiPost corre ..........

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