Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: mancata conoscenza entro i quaranta giorni dalla notifica dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio

Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1, con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere c ..........

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