Opposizione di terzo ordinaria: presupposti di ammissibilità

L’opposizione ordinaria di terzo di cui al comma 1 dell’art. 404 c.p.c. non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell’apposizione di terzo ordinar ..........

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