Opposizione allo stato passivo: cosa accade in caso di documenti già depositati in sede di ammissione allo stato passivo ma non prodotti nel giudizio di opposizione?

Con riferimento al giudizio di opposizione allo stato passivo va confermato che è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti.  Nel caso quindi di documenti già depositati in sede di ammissione allo stato passivo ma non prodotti nel giudizio di opposizione allo stesso, in assenza di specifici elementi offerti dallR ..........

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