Opposizione all’esecuzione fondata su contestazioni inerenti il “merito” del rapporto sostanziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo: inammissibilità

L’opposizione all’esecuzione (ivi compresa l’opposizione preventiva di cui all’art. 615, primo comma, c.p.c.) che sia fondata su contestazioni inerenti il “merito” del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi in toto inammissibile (salvo, ovviamente, il caso di vizi del provvedimento che ne inficino la stessa giuridica esistenza). Quelle contestazioni possono infatti essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale, in quanto unica “sede” deputata all’a ..........

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