Opposizione ad ordinanza-ingiunzione: termine di dieci giorni per il deposito da parte dell’amministrazione dei documenti, inosservanza, conseguenze

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il termine di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell’amministrazione dei documenti relativi all’infrazione e alla sua contestazione, non ha natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza, nè fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.5.2016, n. 9973 CondividiPost correlati:Opposizione ad ordinanza-ingiunzione e causa p ..........

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