Opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta tramite il servizio postale, tempestività

L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004 ed alla luce di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 – anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva – alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 – qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del g ..........

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