Opposizione a precetto, somma superiore a quella risultante dal titolo: opposizione all’esecuzione solo per fatti sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale

Deve ribadirsi che in caso di opposizione a precetto configura opposizione all’esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza – originaria o sopravvenuta – del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo. Va confermato il principio per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell’opposizione all’esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l’eff ..........

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