Opposizione a ordinanza-ingiunzione e potere del giudice di modificare l’ordinanza amministrativa anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta

In tema di sanzioni amministrative, l’esercizio da parte del giudice del potere di modificare l’ordinanza amministrativa anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta (previsto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981) non comporta la sostituzione dell’autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della P.A. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l’esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell’importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione. Ne deriva che, nel caso in cui il giudice eserciti siffatto potere, riducendo l’ammontare della sanzione irrogata, il termine i ..........

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