Opposizione a decreto ingiuntivo e art. 96 c.p.c.: pretestuosità e fine dilatorio evincibili da genericità delle eccezioni e data di fissazione dell’udienza

Rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, si può condannare l’opponente ai sensi dell’art. 96, ultimo comma c.p.c., in ragione della pretestuosità dell’opposizione e del fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non solo dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione e reiterate nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c., ma anche dalla fissazione della prima udienza in citazione (nella specie fissata al 29.11.2012, pur avendo notificato l’atto il 6.6.2011).   Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 3214 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo senza svolgere ness ..........

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