Opposizione a decreto ingiuntivo, credito insussistente o provato per una misura minore: conseguenze
Instaurandosi, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione, il giudice, ove la ritenga fondata, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato l’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore; o il contrario, quando il credito risulti provato per una misura minore.
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 19.4.2021, n. 10263
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