Opposizione a decreto ingiuntivo, carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio, regolamento delle spese processuali, impugnazione

Posto che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, l’eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali. Tribunale di Roma, sentenza del 14.10.2019 CondividiPost ..........

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