Onorari avvocato, valore della causa manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, valore effettivo della controversia
In tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell’avvocato per l’opera prestata in giudizio, il valore della causa – laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile – si determina, ex art. 6, comma 2, D.M. n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito, bensì del valore effettivo della controversia.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.7.2016, n. 14539
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