Onere probatorio nel caso di restituzione di somme date a mutuo

L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; ed infatti l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens -ammessa la ricezione- non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimit ..........

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