Omesso esame di un fatto storico

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.   Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 24.08.2018, n. 21099 CondividiPost correlati:"Fatto" di cui può denunciarsi con rincorso per cassazione l'omesso esame, nozione F ..........

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