Omessa produzione dell’avviso di ricevimento: inammissibilità dell’appello?

L’omessa produzione dell’avviso di ricevimento, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità dell’atto di appello per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio. ..........

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