Omessa notifica dell’impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari.

L’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza della integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 31.7.2013, n. 18364]. Scarica qui la sentenza in formato pdf >>   CondividiPost correlati:Cause inscindibili, notifica dell’appello eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari, nullità della notifica o mancata costituzione dell’appella ..........

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