Omessa elezione di domicilio dell’avvocato presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente, notifica alla parte personalmente presso la cancelleria, inesistenza

Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente e R.D. n. 37 del 1934, x art. 37), la notifica dell’atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio ex lege di cui all’art ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi