Nuovo appello ex art. 342 c.p.c.: bisogna indicare un progetto alternativo di sentenza? Risponderanno le Sezioni Unite.

La Terza Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, dell’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, oggi prevista dal novellato art. 342 c.p.c. (e dall’omologo art. 434 c.p.c.) a pena di inammissibilità, ed in particolare se essa imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto ed in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base delle bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza n. 8845 del 5.4.2017

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