Nuovi documenti in appello: è ammissibile il nuovo documento già indispensabile in primo grado?

Ai fini dell’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, applicabile “ratione temporis”), sono qualificabili come indispensabili i soli documenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado. Per converso, non è ammissibile il nuovo documento che già appariva indispensabile durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, sicchè la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la negligenza della parte, ch ..........

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