Nuova imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio: si applica anche ai giudizi pendenti

L’imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio, stabilita dall’art. 244, quinto comma, cod. civ., riformulato dall’art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, si applica anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa [Cassazione civile, sentenza del 26.6.2014, n. 14557]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Estratto di ruolo non impugnabile: si applica anche ai giudizi pendenti dicono le Sezioni Unite. Manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale. Settembre 7, 2022 Sezioni Unite: il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a ..........

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