Nullità selettiva in materia di intermediazione finanziaria: rinvio alle Sezioni Unite

La Sez. 1 ha rimesso all’esame del Primo Presidente, per la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sez. U, la questione di massima di particolare importanza concernente la possibilità per l’investitore di fare un uso selettivo della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo.     Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 2.10.2018, n. 23972 CondividiPost correlati:Scissione societaria, azione revocatoria: competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa? Parola alle Sezioni Unite Settembre 5, 2023 Eccezioni di incapacità a testimoniare e nullità della de ..........

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