Nullità della citazione come motivo d’appello, contumacia

Qualora venga dedotta la nullità della citazione come motivo d’appello, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all’art. 294 c.p.c., equivalendo la proposizione dell’appello a costituzione tardiva nel processo; di talché il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 4) intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che ..........

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